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Sentenze dichiarative dell’usucapione di fondi rustici
Applicabilità delle agevolazioni


Agenzia delle Entrate
risoluzione 16 giugno 2008 n. 244

L’Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa e Contenzioso-con risoluzione n.244 del 16 giugno 2008 si è pronunciata sull’applicabilità delle agevolazioni di cui all’art.9-II comma- del DPR n. 601/1973 (imposte di registro, ipotecarie e catastali) all’acquisto dei fondi rustici per usucapione (art.1159/bis-1° comma-codice civile), nell’ambito della legge 10 maggio 1976 n.346(usucapione speciale per la piccola proprietà rurale).

L’Agenzia delle Entrate richiama due sentenze della Corte di Cassazione , nelle quali è stato precisato che la parificazione della tassazione delle sentenze dichiarative di usucapione a quella degli atti di trasferimento (nota II bis art.8 della tariffa DPR 26/4/1986 n.131) non consente che venga automaticamente ed indiscriminatamente estesa agli atti giudiziari accertativi dell’usucapione qualunque norma agevolatrice degli atti di trasferimento a titolo oneroso.

Conclude, poi, ribadendo anche la propria precedente risoluzione n.201 del 2007,
che la previsione delle agevolazioni di cui all’art.9-II comma- del DPR n.601/1973 cui rinvia l’art.4 della legge 346/1976 (trasferimenti immobiliari per accorpamenti di proprietà dirette coltivatrici) vale solo per gli acquisti in buona fede da chi non è proprietario (art.115/bis-II comma- codice civile) e non anche per gli acquisti in virtù del possesso continuato per quindici anni (primo comma dell’art. 1159 del codice civile).


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