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L'opzione

Contrattualistica Immobiliare

CLAUSOLE CONTRATTUALI

L ‘OPZIONE



L'opzione è uno strumento giuridico, che grazie alla sua elasticità strutturale, ha una notevole utilizzazione nella prassi contrattualistica, così come nel settore societario e finanziario.
L'articolo 1331 del codice civile descrive il meccanismo dell'opzione, la cui qualificazione giuridica ha dato luogo ad ampio dibattito in dottrina.
In realtà, oggi, l'opzione si qualifica come un vero e proprio schema contrattuale, che può rientrare in una più ampia convenzione e può avere o meno un corrispettivo.
Il beneficiario dell'opzione è titolare del diritto potestativo di concludere il contratto cui l'opzione inerisce, attraverso la sua sola dichiarazione unilaterale di accettazione.
Il proponente, invece, rimane vincolato alla sua dichiarazione, per un tempo predeterminato dalle parti o, in mancanza, dal giudice ai sensi dell'articolo 1183 del codice civile.
Corollario delle affermazioni precedenti è la necessità che l'opzione contenga tutti gli elementi necessari per concludere il contratto cui essa è finalizzata e che si perfezionerà, come detto, con l'accettazione del beneficiario.
Interessante, e non solo come mero esercizio di studio, il raffronto tra l'opzione e la proposta irrevocabile o tra l'opzione e il contratto preliminare.
Per quanto attiene al primo confronto si evidenzia che, sebbene il proponente nell'opzione, come nella proposta irrevocabile sia obbligato a mantenere ferma la sua proposta, la prima configura un vero e proprio contratto e infatti conserva la sua validità anche in assenza di un termine a differenza di quanto accade nell'altro istituto.
Nell'opzione, dunque, il vincolo è unilaterale, mentre nel contratto preliminare si ha un rafforzamento del vincolo che diventa bilaterale o, comunque, reciproco, in quanto le parti contraenti si obbligano a stipulare il definitivo; inoltre nell'opzione la dichiarazione del beneficiario rende definitivo il meccanismo contrattuale a differenza del preliminare, in cui le parti sono tenute ad un'ulteriore manifestazione di volontà. Le somiglianze tra i due istituti sono maggiori nell'ipotesi di preliminare unilaterale, laddove l'obbligo di concludere il contratto definitivo è posto a carico di una sola delle parti.
Nonostante parere contrario di qualche autore, si ritiene che il patto di opzione abbia efficacia obbligatoria non reale, poichè il legislatore non ha previsto un meccanismo di trascrizione del patto nè lo si può far rientrare nell'elencazione di cui agli articoli 2463 e 2645 del codice civile.
Il patto d'opzione trova maggiore utilizzazione in materia di contrattazione immobiliare proprio grazie alla flessibilità dell'istituto, che consente di introdurre nello schema contrattuale le esigenze diverse e collaterali al regolamento contrattuale in senso stretto.
In materia societaria il diritto d'opzione risponde alla necessità di garantire al socio di mantenere inalterata la sua partecipazione nelle ipotesi in cui la società decida di aumentare il capitale sociale. La pregnanza di tale diritto si avverte soprattutto nelle società per azioni (articolo 2441 del codice civile), che tradizionalmente sono a base sociale più ampia e dunque meno controllabile. La tutela di siffatta esigenza è sì forte da consentire una deroga solo in casi predeterminati dalla legge o per particolari e motivate ragioni della società, ex articolo 2441 del codice civile.

Marta D’Angelo
Avvocato in Milano






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