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GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA
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Cassazione civile - sezione tributaria
sentenza n. 15321 del 10 giugno 2008

RURALITA' e IC I



Un fabbricato rurale iscritto in catasto con attribuzione di rendita autonoma, non è escluso dall'assoggettamento all'Ici.
Con questa massima si è pronunciata la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15321 del 10 giugno 2008. Precisa la Corte che presupposto dell'Ici (stabilito dall'art.1-comma 2-del Dlgs n.504/1992)
è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.
Per fabbricato s'intende ogni unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.Pertanto, ogni unità immobiliare suscettibile di iscrizione nel catasto edilizio urbano, costituisce fabbricato assoggettato all'Ici.
I fabbricati rurali, continua la Cassazione, non erano assoggettati all'Ici alla data di entrata in vigore del Dlgs n.504/1992 (istitutivo dell'imposta comunale), poiché essi a tale data non erano iscritti nel catasto edilizio urbano. Nella sentenza viene precisato che i " fabbricati rurali, quindi, non erano assoggettati all'Ici non per già la loro -ruralità- ma, semplicemente, perché gli stessi alla data di entrata in vigore del Dlgs n.504/1992 non erano iscritti nel catasto edilizio urbano".
In seguito al censimento di tutti i fabbricati rurali ai sensi dell'art.9 del D.L. 553/1993, con conseguente iscrizione nel catasto edilizio urbano, tali fabbricati avrebbero potuto continuare a godere dei benefici della " ruralità", secondo la Corte Suprema, solo in presenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla norma.
Nella sentenza vengono richiamate le innovazioni apportate alla regolamentazione catastale, in base alle quali viene rilevato che poiché il catasto urbano è stato sostituito con il generale catasto dei fabbricati , il riferimento al precedente catasto ( art.2-comma1-lett. A Dlgs 504/1992) deve intendersi riferito all'attuale catasto dei fabbricati; da ciò consegue che l'iscrizione nel catasto dei
fabbricati di una unità immobiliare costituisce, in base all'art. 1-comma 2 del Dlgs 504/1992,
presupposto per la qualifica di tale unità come fabbricato ai fini Ici.
Pertanto, secondo questa sentenza, il riconoscimento del "carattere rurale" delle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art.29 del DPR n.917/1986 (Tuir) non determina nessuna automatica né necessaria esclusione dall'Ici.



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