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DETRAZIONE PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(installazione montascale)
Agenzia delle entrate
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risoluzione n. 336/E dell'1 agosto 2008
E' stato chiesto alla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate di poter fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute (entro il tetto massimo di 48.000 euro) per l'installazione del montascale per l'accesso al garage condominiale.
La Direzione dell'Agenzia con risoluzione n.336/E dell'1 agosto 2008 richiama l'art.1-comma 1- della legge 449/1997 e successive proroghe e modifiche, che prevede la detrazione del 36% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione di lavori di manutenzione, nonché per la realizzazione di interventi di ristrutturazione straordinaria (lettere b,c,d dell'art.31 della legge 457/78) sulle singole unità immobiliari. Tra queste spese sono comprese, precisa la risoluzione, quelle sostenute per " l'eliminazione di barriere architettoniche e per la realizzazione di ogni altro strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico più avanzato, favorisca la mobilità interna ed esterna all'abitazione delle persone portatrici di handicap gravi di cui all'art. 3-comma-della legge n.104/1992.
L'Agenzia ritiene, pertanto, che le spese sostenute dall'interpellante sia ricompresa tra gli interventi edilizi sulle parti comuni di edifici residenziali atti a rimuovere le barriere architettoniche.
Infatti, il contribuente ha provveduto, previa autorizzazione dell'assemblea condominiale, ad installare un montascale che gli consente l'accesso al piano garage.
Per quanto riguarda la misura della detrazione spettante, l'Agenzia ritiene che occorra determinare se l'interpellante possa detrarre per intero la spesa sostenuta (entro il limite di 48.000 euro), oppure se possa essere riconosciuta solo la spesa calcolata in base alla quota millesimale. Nel caso specifico dell'interpello l'Agenzia ritiene che il contribuente possa detrarre per intero la spesa sostenuta, poiché il montascale è prettamente necessario solo al soggetto interpellante ed in quanto costituisce mezzo ausiliario per raggiungere il piano garage; nella risoluzione si rileva che gli altri condomini non hanno interesse né necessità ad utilizzarlo.
Invece, ricorda la Direzione Centrale, un'altra risoluzione della stessa Agenzia ( n.264/E del 25 giugno 2008) aveva precisato che l'installazione nel cavedio condominiale di un ascensore il cui costo era stato sostenuto per l'intero ammontare da un unico condomino, era detraibile nella misura del 36% (entro il limite di 48.000 euro) con riferimento alla parte di spesa corrispondente alla ripartizione millesimale della tabella condominiale.
In quest'ultimo caso, osserva l'Agenzia, l'ascensore diviene " oggetto di proprietà comune" e, quindi, è utile ed utilizzabile per tutti i condomini.