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GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA
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Declassamento catastale dell'immobile
Cassazione - sezione tributaria
sentenza n. 22557 dell'8 settembre 2008
La Cassazione-sezione tributaria-, con la sentenza n. 22557 dell'8 settembre 2008, respinge il ricorso dell'Agenzia del Territorio, che era stato proposto contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale di Sassari con cui era stato accolto il ricorso presentato da alcuni contribuenti contro il silenzio -rifiuto dell'Agenzia stessa di procedere al declassamento da A/1 ad A/2 di un loro appartamento.
L'Agenzia del Territorio sostiene che la revisione del classamento catastale può avvenire solo attraverso e come conseguenza di una " revisione ordinaria" del classamento, " cioè attraverso
una misura -generale- estesa ad un -prefissato comparto nel quale le mutazioni si siano verificate-"
La Cassazione respinge questa tesi in quanto rileva " che l'ordinamento riconosce al possessore dell'immobile il diritto ad una definizione mirata e specifica relativa alla sua proprietà, e che ove
il classamento ( o la modifica catastale) non risultino soddisfacenti il privato può ricorrere al giudice tributario". Questo diritto trova il suo fondamento nell'art.53 della Costituzione," poiché i dati catastali costituiscono il punto di riferimento dell'intero sistema impositivo; non può essere
assoggettato ad indicazioni e provvedimenti di carattere generale."
Ogni titolare di immobile ha la facoltà, afferma la Cassazione, di chiedere una diversa classificazione catastale e ,quindi, una rendita diversa dell'immobile stesso.
Il giudice nella sua valutazione può tenere conto delle mutazioni avvenute, della vetustà
dell'edificio, della non rispondenza dell'immobile alle esigenze attuali e, quindi, disapplicare i criteri adottati dall'Amministrazione finanziaria.
La Suprema Corte osserva che " i termini di abitazione -signorile-,-civile-,-popolare- richiamano
nozioni presenti nell'opinione generale e cui corrispondono caratteristiche che possono con il tempo mutare sia sul piano della percezione dei consociati ( si pensi al maggior rilievo che assume nella mentalità di oggi il numero di servizi igienici, la collocazione centrale o periferica di un immobile), sia sul piano oggettivo per il naturale deperimento della cosa…. ,quindi può accadere che abitazioni in passato ritenute modeste o -popolari- divengano -civili- o -signorili-
e viceversa che immobili di pregio perdano la qualifica superiore."