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AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA E ASTE IMMOBILIARI
Risoluzione Agenzia delle Entrate
n.370 del 3 ottobre 2008
In sede di interpello è stato esposto all'Agenzia delle entrate un quesito riguardante
l'acquisto di "prima casa" nell'ambito di un'asta immobiliare, senza la contestuale dichiarazione
necessaria per fruire del regime agevolativo previsto per la " prima casa".
Per ovviare a tale mancanza, poiché sin dall'inizio ricorrevano i requisiti soggettivi ed oggettivi, l'acquirente ha chiesto al Tribunale l'emanazione di un atto integrativo contenente la richiesta dei benefici fiscali; tale richiesta non è stata accolta dal giudice dell'esecuzione.
L'istante ha chiesto di conoscere quali adempimenti debba porre in essere al fine du fruire delle agevolazioni fiscali "prima casa" ed ottenere il rimborso dell'imposta versata, dal momento che la
Circolare del 12 agosto 2005 n.38/e chiarisce che l'atto integrativo va redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell'atto originario.
L'Agenzia delle entrate, nel rispondere al quesito posto con risoluzione n. 370 del 3 ottobre 2008 , rileva che la Nota II-bis di cui all'art.1 della Tariffa parte prima del DPR 26 aprile 1986 n.131 (TUR) stabilisce che " ai fini dell'applicazione dell'aliquota del tre per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case od abitazioni non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse deve ricorrere,
tra le altre, la seguente condizione:
che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o. se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività." Tale dichiarazione deve essere resa , a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto.Nella risoluzione viene, inoltre, precisato che nell'ipotesi in cui tale dichiarazione non venga resa nell'atto di trasferimento dell'immobile, l'Agenzia delle entrate riconosce l'efficacia della dichiarazione qualora la stessa sia resa in un atto che, integrando l'originario atto di compravendita, la perfezioni. A tale proposito, ricorda l'Agenzia delle entrate, è stato già chiarito che " sebbene l'atto integrativo (rectius: atto di rettifica) tragga spunto dalla dichiarazione di parte intesa a conseguire i benefici in argomento, non può negarsi al predetto documento la natura di atto notarile che, per dichiarazione dello stesso pubblico ufficiale rogante, si integra con il precedente rogito (risoluzione Direzione Generale Tasse e Imposte Indirette 25/7/1986).
Infatti, ciò che conta, secondo l'Agenzia, per l'applicazione dei benefici fiscali in parola è che la dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi al momento della stipula dell'atto di trasferimento sia reso in atto integrativo conforme alle stesse formalità giuridiche (circolare Agenzia delle entrate n.38/E del 12 agosto 2005).
In presenza di atti giudiziari comportanti il trasferimento di beni immobili, è stata riconosciuta la possibilità , ribadita dalla risoluzione, di chiedere l'applicazione dell'agevolazione "prima casa"
Con dichiarazione autenticata nelle firme, da autorità diversa da quella che avena redatto il provvedimento giudiziario (Circolare Ministero Finanze 16 ottobre 1997).
Infine, nella risoluzione viene richiamata la sentenza n. 21379 del 4 ottobre 2006 della Casazione dove è precisato che " l'applicabilità del regime più favorevole è subordinata all'espressa richiesta formale n ell'atto di acquisto dal compratore, tenuto contestualmente a dichiarare l'esistenza dei presupposti cui è condizionata l'agevolazione; per cui in assenza di tale domanda, il contribuente non ha diritto al beneficio". La stessa Corte di Cassazione ha anche precisato che il termine finale entro il quale il destinatario dell'agevolazione può far valere il suo diritto, è costituito dalla registrazione dell'atto (sentenza n, 21379/2006).
L'Agenzia conclude, con riferimento al caso oggetto dell'interpello, che la dichiarazione riguardante il possesso dei requisiti poteva essere resa nelle more della registrazione del decreto di trasferimento.In mancanza di tale adempimento entro il termine finale (registrazione dell'atto), non può essere invocata l'agevolazione, né può si può ottenere il rimborso dell'imposta versata.