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ICI AREE FABRICABILI
sentenza n.21764 del 14 ottobre 2009
Cassazione-Sezione Tributaria
Venivano impugnati con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune di Saluzzo per gli anni dal 1995 al 1998, con la deduzione dell’inconfigurabilità della qualificazione di area edificabile attribuita ai fini ICI ad un terreno e dell’applicazione retroattiva dei criteri di valutazione delle aree fabbricabili adottati dal Comune solo nel 1999.
Il ricorso veniva respinto con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che era confermata, poi, dalla Commissione Tributaria Regionale.
La Corte di Cassazione-Sezione Tributaria- richiama la sentenza n. 25506 del 30 novembre 2006 delle Sezioni Unite e ribadisce che la configurabilità edificatoria di un’area, ai fini della determinazione della base imponibile, deve essere desunta dalla qualifica ad essa attribuita nel Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione da parte della Regione e dell’adozione di strumenti urbanistici attuativi.
Secondo la Corte l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile. Tale interpretazione è ritenuta dalla Corte conforme alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 41 del 27 febbraio 2008, secondo la quale la potenzialità edificatoria dell’area fabbricabile, anche se prevista da strumenti urbanistici solo in itinere o ancora inattuali,
“ costituisce notoriamente un elemento oggettivo idoneo a influenzare il valore del terreno”.
Infine, la Corte di Cassazione ritiene che i criteri di valutazione della deliberazione comunale costituisce solo un elemento di base “ per orientare il potere discrezionale dell’amministrazione a fronte del quale il contribuente che intende contrastare la valutazione operata , ha l’onere di portare all’attenzione del giudice tributario elementi probatori idonei a dimostrarne l’incongruità”.Perciò, la Cassazione non ritiene fondata l’eccezione di applicazione retroattiva dei criteri valutazione in quanto non hanno natura imperativa, ma ad essi la Corte riconosce una funzione analoga a quella degli studi di settore o dei redditometri.