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Scissione di società con immobile
risoluzione n.256/E del 2 ottobre 2009
Agenzia delle entrate
La società in nome collettivo ALFA svolge attività di produzione e commercio di mobili e di arredamento in uno stabilimento il cui valore è pari a circa euro 3.500.000,00; la compagine sociale è composta pariteticamente dai soci TIZIO e CAIO, la cui età è avanzata ed i cui figli non intendono proseguirne l’attività.
I titolari delle quote sociali di ALFA s.n.c. intendono cessare l’attivtà prospettando due soluzioni:
cessione della società;
cessione del complesso aziendale e conservazione della proprietà dell’opificio da dare, eventualmente, in affitto allo stesso cessionario.
Questa seconda soluzione è preferita dalla società interpellante, poiché ritiene che faciliti la cessione potendo fissare un prezzo notevolmente inferiore qualora l’acquirente non deve acquistare l’opificio.
La società istante propone la scissione totale proporzionale della medesima società, considerandone la neutralità fiscale ai sensi dell’art. 173 del TUIR , in due società di nuova costituzione con forma giuridica di società in nome collettivo. Ad una delle società neocostituite sarà assegnato il complesso aziendale, all’altra verrà assegnato l’immobile aziendale.
La Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate richiama l’art.37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e ribadisce che l’ operazione di scissione è fiscalmente neutra ai sensi dell’art.173 del TUIR, rilevando che il passaggio del patrimonio ( o di una sua parte) della società scissa ad una o più beneficiaria, che usufruiscono di tassazione agevolata, non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate paventa che l’operazione di scissione potrebbe assumere valenza elusiva, qualora la stessa rappresentasse la prima fase di un complesso disegno unitario volto alla creazione di una società “ contenitore” ( di immobili, di azienda, ecc..) ed alla successiva vendita delle partecipazioni in essa detenute da parte dei soci persone fisiche, con l’intento di spostare la tassazione dei beni di primo grado (immobili, aziende) ai beni di secondo grado (titoli partecipativi) che potrebbe fruire di “ un più mite regime impositivo (capital gain)”.
L’operazione prospettata dalla società ALFA s.n.c. rappresenta , secondo l’Agenzia delle Entrate, una scissione totale e proporzionale non concepita per creare due complessi aziendali autonomamente funzionali e rispondenti ad un valido progetto imprenditoriale, ma costituirebbe solo la fase intermedia di un complesso disegno unitario finalizzato alla creazione di una mera società “ contenitore”, destinata ad accogliere il ramo operativo dell’azienda da far circolare successivamente sotto forma di partecipazioni.
In tal modo, i soci persone fisiche conseguono un indebito risparmio d’imposta, potendo beneficiare del regime di capital gain. Per cui, l’Agenzia ritiene che l’operazione prospettata è priva di valide ragioni economiche, in quanto le vere ragioni della scissione sarebbero quelle di beneficiare del più favorevole regime fiscale previsto per la cessione delle partecipazioni da parte dei soci persone fisiche.