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Trattamento iva degli interventi di recupero edilizio
Circolare dell’Agenzia delle entrate n.8/E del 13 marzo 2009
L’Agenzia delle entrate premette che la cessione di fabbricati a destinazione abitativa sono esenti da iva per disposizione dell’art.10-comma1-n. 8-bis del D.P.R.n. 633/1972, con la sola esclusione di quelli
venduti entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento da parte delle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica previsti dall’art.31-comma1-lett.c,d.e della legge 457/1978.
L’Agenzia, poi, precisa che ai fini dell’imponibilità della cessione degli immobili ristrutturati, non è richiesto che gli interventi di recupero avvengano in conseguenza di uno stato di degrado, anche nell’ipotesi di cambio di destinazone d’uso.
Viene successivamente richiamata la circolare n.12/E dell’ 1 marzo 2007 con cui è stato chiarito che i regime di imponibilità iva trova applicazione, in caso di cessione, a condizione che “ i lavori siano stati effettivamente realizzati, anche se in misura parziale”, e non è sufficiente la semplice richiesta delle autorizzazioni amministrative all’esecuzione dell’intervento.
Lo stato di degrado dell’immobile non è richiesto neppure per l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% prevista dal n.27-quinquiesdecies della Tabella A , Parte III, allegata al D.P:R. n.633/1972.
Nella circolare si precisa, ulteriormente, che ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 10%
il n.127-quinquiesdecies non comprende fabbricati “ non ultimati”;
ne consegue che la cessione di un fabbricato effettuato dal soggetto che ha realizzato l’intervento di ristrutturazione in un momento anteriore alla data di ultimazione del medesimo è esclusa dall’ ambito
applicativo del citato n.127-quinquiesdecies-, come già l’Amministrazione Finanziaria si era espressa con la risoluzione del 28 luglio 1992 n. 431363.