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Risoluzione Agenzia Entrate n. 65 del 16.03.2009


Oggetto: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Trattamento ai fini IVA e imposte dirette delle spese di costruzione di una piscina sostenute da un'azienda agrituristica.

Un’impresa agrituristica intende costruire una piscina per incrementare l’offerta turistica.
Viene chiesto all’Agenzia delle entrate quale trattamento fiscale è da riservare ai costi sostenuti per la relativa costruzione; in particolare se l’iva assolta possa essere detratta ai sensi dell’art.19 del D.P.R.n.633/1972 e se gli stessi costi siano deducibili ai fini della determinazione del reddito d’impresa.
L’Agenzia delle entrate richiama l’art.2 della legge 20 febbraio 2006 n.96 (legge quadro dell’agriturismo) e, nel caso specifico, la legge regionale umbra n.28 del 16 agosto 1997 secondo cui può essere utilizzata per l’attività agrituristica anche “ la piscina, di superficie inferiore a mq. 150 e con profondità massima dell’acqua non superiore a cm 140, presente nell’azienda agrituristica, a disposizione esclusiva degli alloggiati”.
Per cui l’Agenzia ritiene che, secondo tale norma, la piscina possa essere considerata bene relativo all’esercizio dell’attività agrituristica. Precisa, l’Agenzia, che la sussistenza del nesso di strumentalità tra l’utilizzo della piscina e lo svolgimento dell’attività agrituristica si desume dalla constatazione che costituiscono oggetto di tale attività non solo i servizi di ospitalità e somministrazione, ma anche alucuni servizi oggettivi come, appunto, l’uso della piscina.

Di seguito l’Agenzia richiama la legge 30 /12/1991 n. 413 che detta la disciplina fiscale delle imprese agrituristiche (regime forfettario) al quale si può derogare con l’opzione per il regime ordinario. In quest’ultimo caso l’iva assolta è detraibile ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.633/1972. Per quanto concerne la deducibilità dei costi, l’Agenzia delle entrate ritiene che sia possibile procedere all’ammortamento della stessa nel caso in cui la piscina sia realizzata su un terreno relativo all’impresa agrituristica.Qualora, invece, il contribuente realizza la piscina su un terreno di terzi, la relativa spesa di costruzione è capitalizzabile ed iscrivibile nella voce “ altre immobilizzazioni immateriali”;infatti, essendo inseparabile dal terreno cui accede, non può essere iscritta in bilancio come bene ammortizzabile proprio del soggetto che l’ha effettuata. Sebbene tali spese siano iscritte in bilancio come immateriali, ricorda l’Agenzia, costituiscono oneri pluriennali e cioè spese relative a più esercizi di cui al 3° comma dell’art. 108 del TUIR ( risoluzione 27/12/2005 n. 179)


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