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Assegnazione di alloggi ai soci
Termine quinquennale di inalienabilità
Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.67/E del 17 marzo 2009
L’interpellante, assegnatario di immobile con verbale di consegna del 1997 da parte di una cooperativa edilizia a proprietà divisa, ha stipulato nel 2008 l’atto di trasferimento di proprietà del medesimo immobile godendo dell’agevolazione “ prima casa”
Poiché l’interpellante stesso ha intenzione di alienare tale immobile, chiede all’Agenzia delle entrate di conoscere se il vincolo quinquennale di inalienabilità di cui alla Nota II-bis punto 4 dell’art.1 Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26/4/1976 n.131 (TUR) decorre dalla data del verbale di consegna, oppure dalla data del rogito notarile.
L’Agenzia delle entrate ricorda che è prassi consolidata quella per cui il socio della cooperativa è immesso nel possesso dell’immobile di cui è prenotatario, prima della stipula del rogito notarile di trasferimento.
A tal proposito viene richiamato l’art. 98 del R.D. 28 aprile 1938 n.1165 che stabilisce “ la consegna perfezionata nel modo suddetto (con verbale di consegna-ndr-) conferisce al socio tutti gli obblighi
ed i diritti di legge”.
Il R.D. n.1165/1938 stabilisce anche che il socio della cooperativa, a seguito dell’assegnazione provvisoria, vanta sull’immobile, in aggiunta allo jus possidenti, anche il diritto di acquisto della proprietà.
Pertanto, rileva l’Agenzia, la cooperativa resta proprietaria dell’immobile sino all’assegnazione definitiva; poi, ricorda la sentenza della Cassazione ( n.4626 del 27/2/2007) secondo cui “ l’assegnazione dell’alloggio al socio non può di per sé spiegare alcun effetto traslativo senza la successiva stipula del contratto di mutuo individuale, perché essa attribuisce esclusivamente un diritto di godimento”.
Sulla base di tale premessa , l’Agenzia osserva che la Nota II-bis,punto4, in calce all’art.1 della Tariffa parte prima allegata al TUR stabilisce che ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro con aliquota agevolata è necessario che sia posta in essere un atto traslativo del diritto di proprietà di case non di lusso, ovvero atto traslativo o costitutivo della nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione.
La stessa disposizione prevede, osserva ancora l’Agenzia, che il vincolo quinquennale di inalienabilità dei beni acquistati che godono dell’agevolazione tributaria decorre dalla data del loro acquisto.
L’Agenzia cita un’altra sentenza della Cassazione ( n.1196 del 21/11/2000), secondo cui solo la data della registrazione della compravendita determina la possibilità per l’ufficio di accertare la non spettanza del beneficio.
Per cui, conclude l’Agenzia, la decorrenza del vincolo quinquennale di inalienabilità è riferita alla data del rogito notarile e non dalla data del verbale di consegna dell’immobile.