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Detrazione d'imposta
per compenso di intermediazione immobiliare
(risoluzione n.26/E del 30 /1/2009 dell'Agenzia delle entrate)
Un Caf ha negato ad un contribuente, in sede di redazione del Mod.730 per il 2007,
l'applicazione della detrazione d'imposta relativa al compenso di intermediazione corrisposto ad un'agenzia immobiliare all'atto della stipula di preliminare di acquisto di un'abitazione in costruzione.
Secondo il Caf la detrazione non poteva essere riconosciuta perché il rogito notarile non era stato ancora stipulato, e perché la stessa stipula sarebbe dovuta avvenire nello stesso anno in cui era stata emessa la fattura da parte dell'agenzia immobiliare.
Il contribuente ha posto all' Agenzia delle entrate interpello chiedendo di poter operare la predetta detrazione in sede di dichiarazione per il 2008.
L'Agenzia delle entrate, richiamando l'art.15-comma 1-lettera b-bis-del TUIR e la circolare n.28 del 4 agosto 2006, ritiene che qualora sia stata stipulato un compromesso di vendita, con il pagamento contestuale del compenso all'agenzia immobiliare, la detrazione spetta a condizione che il compromesso stesso sia stato regolarmente registrato. Infatti, la registrazione del contratto immobiliare formalizza l'impegno alla stipula del contratto definitivo di acquisto.
Sulla base di tali premesse, l'Agenzia delle entrate afferma che l'interpellante potrà operare la detrazione della spesa di intermediazione immobiliare, presentando una dichiarazione integrativa per il 2007 entro il termine previsto per la presentazione del Modello Unico 2009.
Il beneficio dela detrazione viene meno, rammenta l'Agenzia delle entrate, nel caso in cui l'acquisto dell'immobile non venga concluso, poiché l'agevolazione è subordinata alla condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale.
Infatti, rileva l'Agenzia, un preliminare di vendita non produce effetti reali, in quanto il promissario acquirente diventa proprietario dell'immobile in sede di stipula del contratto definitivo.
Infine, nella risoluzione viene precisato che la detrazione è da ripartire tra i Comproprietari qualora l'acquisto dell'immobile venga effettuato da più proprietari.