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Ici sulla concessione delle aree demaniali
Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili -
Sentenza del 16 febbraio 2009, n. 3692


Il Comune di S. Benedetto del Tronto propone ricorso per cassazione, in base ad un solo motivo, illustrato da successiva memoria, contro quattro distinte sentenze della Commissione tributaria regionale delle Marche che, rigettando gli appelli del Comune contro le sentenze di primo grado, hanno confermato l'accoglimento dei ricorsi proposti dalla contribuente contro avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 1995, 1996, 1997 e 1998, quanto ad uno stabilimento balneare sovrastante un tratto di arenile oggetto di concessione demaniale.
Il giudice tributario ritiene che la soggettività passiva ICI sia stata estesa al concessionario delle aree demaniali solo per effetto dell'art. 18 della legge n. 388 del 2000, modificativa dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, e che la norma suddetta abbia quindi carattere innovativo ed effetto perciò non retroattivo. Quanto ai periodi di imposta anteriori, oggetto degli accertamenti, non ritiene che il Comune abbia offerto prova adeguata del fatto che i manufatti siano stati realizzati dalla contribuente.
Con ordinanza del 28/3/08 la sezione tributaria della Corte di Cassazione, rilevando l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza, ha rimesso a queste Sezioni Unite la questione riguardante l'ammissibilità del ricorso proposto contro una pluralità di sentenze.

Motivi della decisione
Omissis

Nel merito, con l'unico motivo il Comune - lamentando la violazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, degli artt. 978 e ss. e 2697 del codice civile, unitamente al vizio di motivazione - censura le sentenze impugnate per avere escluso che il concessionario di beni demaniali fosse soggetto passivo ICI anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 18 della legge n. 388 del 2000. Assume al contrario il ricorrente che la posizione del concessionario fosse assimilabile a quella del titolare di un diritto reale di godimento e che pertanto il concessionario stesso fosse assoggettato ad ICI anche sulla base dell'originario tenore dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992. Sotto altro aspetto la sentenza del giudice tributario sarebbe carente dal punto di vista motivazionale ove ha escluso che la documentazione prodotta dal comune fosse idonea a dimostrare la titolarità, in capo alla concessionaria, di un diritto di proprietà superficiaria sui beni tassati, ritenendo non provato che le opere edili siano state eseguite dalla contribuente.
Il mezzo è fondato, nei termini di seguito precisati.
L'art. 18 della legge n. 388 del 2000, cui fondatamente il giudice tributario riconosce efficacia non retroattiva, modificando il comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, ha esteso la soggettività passiva dell'imposta ai concessionari di aree demaniali.
La fattispecie considerata dalla norma riguarda tuttavia - come è reso palese dal tenore letterale della disposizione - il mero concessionario di area demaniale, precedentemente di certo non soggetto all'imposta, ma non il proprietario di un immobile costruito, in forza di concessione, su un'area demaniale, che invece - secondo la giurisprudenza di questa Corte - doveva ritenersi già soggetto ad ICI.
Come si sottolinea infatti con chiarezza, da ultimo, nelle sentenze 22757/04 e 8637/05, il provvedimento amministrativo di concessione ad aedificandum su un area demaniale può in astratto dare luogo sia ad un diritto di natura reale, riconducibile alla proprietà superficiaria (cfr. Cass. 1718/07 e 21054/07, proprio con riferimento all'ipotesi di stabilimento balneare), sia ad un diritto di natura personale, che possa essere fatto valere nei confronti del solo concedente, gravando sulla parte che invoca tale seconda configurazione giuridica l'onere di dedurre chiari indici rilevatori (Cass. 4402/98, 7300/01, 9938/08), tra i quali rilievo decisivo deve essere attribuito alla destinazione dell'opera costruita dal concessionario al momento della cessazione del rapporto, "dato che è evidente che, se essa torna nella disponibilità del concedente, ci troviamo in presenza di un rapporto obbligatorio" (così Cass. 22757/04).
Premesso che il relativo accertamento, integrando una questione di fatto, va rimesso al giudice del merito, deve sottolinearsi che, nel caso di proprietà superficiaria, l'assoggettamento dell'immobile all'ICI deriva dal testo originario dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992 (v. Cass. 7273/99) e non dalla modifica apportatavi dall'art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, che ha espressamente ricompreso tra i soggetti passivi il titolare del diritto di superficie, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il carattere meramente interpretativo della norma del 1997 (Cass. 242/04, 17730/06 e altre).
Vero è che il giudice tributario ha ritenuto che il Comune non abbia offerto prova adeguata del fatto che i manufatti di cui si tratta siano stati costruiti dalla contribuente, il che escluderebbe in radice la possibilità che sussista il presupposto impositivo. È tuttavia fondata la censura di motivazione insufficiente che il Comune muove alle sentenze sul punto, atteso che il giudice tributario si limita ad affermare che la documentazione all'uopo prodotta dall'ente impositore a seguito dell'ordinanza 10/2/04 (titolo concessorio, certificato storico catastale e altri atti concessori) non è idonea a soddisfare l'onere probatorio su di esso gravante, senza tuttavia specificare le ragioni di tale inidoneità.
Appare dunque evidente che le sentenze impugnate sono ispirate ad un erroneo principio di diritto, quanto all'affermazione secondo cui la contribuente potrebbe ritenersi assoggettata ad ICI solo per effetto dell'art. 18 della legge n. 388 del 2000, mentre - per quanto si è detto sub 2.2. - risultano prive di adeguata motivazione quanto all'accertamento di fatto relativo al difetto di prova circa la riferibilità alla stessa contribuente della costruzione del manufatto.
Le sentenze stesse vanno pertanto cassate, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche.
Il giudice di rinvio dovrà preliminarmente accertare, in punto di fatto, se i manufatti di cui si tratta siano stati edificati dal concessionario e, in caso positivo, se il suo diritto abbia, nella specie, natura reale (proprietà superficiaria) o personale, alla stregua dei criteri indicati sub 2.1.; nel caso in cui ritenga che abbia natura reale, farà applicazione del seguente principio di diritto: "con riguardo al concessionario di area demaniale cui il provvedimento amministrativo attribuisca un diritto reale di edificare e mantenere manufatti sull'area oggetto di concessione, l'edificazione del manufatto rende applicabile, ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (anche nella formulazione in vigore prima delle modificazioni introdotte a decorrere dal 1° gennaio 1998 con l'art. 58 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), l'ICI a carico del concessionario stesso in veste di proprietario del manufatto".
P.Q.M..
La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso, cassa le sentenze impugnate e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche.



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