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CORTE DI CASSAZIONE
ORDINANZA 28 GENNAIO 2009, N. 2109
Imposta di registro e agevolazioni sulla prima casa in comunione,
con residenza diversa di uno dei coniugi.
La Corte di Cassazione, nell'ordinanza sopra rubricata, afferma che il requisito della residenza, ai fini della fruizione dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, va riferito alla famiglia. Per cui, non è rilevante la diversa residenza del coniuge di chi ha acquistato in regime di comunione legale.
La Corte ha precisato che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione (art. 143 del codice civile).
Secondo la Corte un'interpretazione della legge tributaria ( che parla di residenza e non di residenza anagrafica) conforme ai principi del diritto di famiglia, porta a considerare la coabitazione con il coniuge come elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari; non conta la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia.
Per cui, si tende a privilegiare, secondo la Corte di Cassazione, le esigenze della famiglia, quale soggetto autonomo rispetto ai coniugi, che possono avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale.
Pertanto, la Corte sancisce che anche la norma tributaria va letta ed applicata nel senso che diventa prevalente l'interesse della famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi.
Di conseguenza, anche in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume alcun rilievo contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza nel comune della residenza familiare stessa.